"In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è...

Con la sentenza n. 8230/2019, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale concernente l'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985, nonché dall’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).


Il caso in esame riguarda proprio tale ultima norma, la quale prevede al primo comma che "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
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